DL 8 SETTEMBRE : CONGEDO STRAORDINARIO per i genitori di alunni positivi al coronavirus

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La Gazzetta ufficiale dell’8 settembre ha pubblicato il Decreto legge n. 111 :

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il Decreto legge in questione, oltre ad intervenire in materia di trasporto pubblico locale (art.1), di trasporto scolastico (art.2) , intervenire finaziariamente per reperire gli spazi scolastici aggiuntivi necessari a garantire il distanziamento (art. 3), interviene anche con l’art. 5 in materia di lavoro agile e congedi straordinari per i genitori di alunni di età inferiore a 14 anni che risultino positivi al coronavirus durante il periodo di quarantena degli stessi.

Qui un estratto dei principali passaggi dell’articolo:

Art. 5 Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il

periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente puo’ svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici.

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita’ agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all’altro, puo’ astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e’ riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione stessa

qui il comma 6:  Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e’ riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

In buona sostanza, e per quanto di nostro interesse, se un ragazzo di età inferiore a 14 anni prende il coronavirus, uno dei due genitori ( anche alternandosi tra loro) può prendere congedo straordinario per il periodo della quarantena (14 giorni).  L’INPS interverrà pagando il 50% ma solo fino ad un limite complessivo di spesa (fissato fino al 31 dicembre in 50 milioni di Euro) superato il quale l’indennità sarà azzerata e non più erogata a nessuno. 

Ovviamente rimane il problema del dipendente – genitore che si alterna nei 14 giorni con l’altro genitore e quindi si potrebbe in teoria presentare saltuariamente al lavoro: in questo caso il problema diventa che entrerebbe in azienda una persona che è in CONTATTO STRETTO con un soggetto COVID POSITIVO poichè NEL CASO DEL GENITORE CHE STA CON IL FIGLIO POSITIVO rientrerebbe nelle seguenti casistiche (segnalate come critiche dal Ministero della Salute):

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei

E pertanto non potremmo farlo entrare in azienda nè tantomeno lavorare. 

Ma, anche una volta finita la quarantena del ragazzo, come facciamo a farlo rientrare in azienda senza rischiare che ci porti dentro il COVID? Ma al momento sembra che nessuno si ponga queste domande…

QUI IL TESTO INTEGRALE DEL D.L. N.111