DL 104/2022: ATTENZIONE AI NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI LAVORATORI SULLE CONDIZIONI DI LAVORO

pubblicato in: Aggiornamenti normativi, Blog | 0

 

A partire dal 13 AGOSTO entra in vigore il Decreto Legislativo  104/2022 relativo alle comunicazioni informative obbligatorie da fornire PER ISCRITTO ai lavoratori al momento dell’assunzione.  Quindi, all’atto dell’assunzione e con la documentazione che già oggi è prevista, le imprese dovranno consegnare al lavoratore tutta una serie di informazioni molto più ampie di quelle attuali. SE le informazioni non saranno contenute nella lettera di assunzione dovranno comunque essere consegnate ENTRO E NON OLTRE 7 GIORNI dall’inizio della prestazione lavorativa. Va anche detto che le norme transitorie del DL104/2022 prevedono che gli assunti dopo il 1° agosto possono comunque richiedere le informazioni previste obbligatoriamente dopo il 13 agosto.

Ne riassumiamo sinteticamente le parti più rilevanti, riservandoci tuttavia di tornare comunque in maniera più approfondita sull’argomento, estremamente complesso e delicato e considerando la necessaria integrazione della nuova normativa rispetto alla precedente ( DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997 , n. 152) che non viene abolita ma soltanto modificata ed integrata. 

E’ importante sottolineare come l’ambito di applicazione della nuova normativa ricomprenda praticamente TUTTE le tipologie dei rapporti di lavoro, poichè (art. 1) prevede che vi rientrino :

  1. a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a  tempo  indeterminato  e  determinato,  anche  a   tempo parziale;
  2. b) contratto di lavoro somministrato;
  3. c) contratto di lavoro intermittente;
  4. d) rapporto di collaborazione  con  prestazione  prevalentemente personale  e  continuativa  organizzata  dal   committente   di   cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno  2015,  81;
  5. e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di  cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;
  6. f) contratto di  prestazione  occasionale  di  cui  all’articolo 54-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,    50,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  7. i lavoratori domestici

Rimangono esclusi invece :

      1. a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile e quelli di lavoro  autonomo  di  cui  al  decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche’ non integranti  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 409, 3, del codice di procedura civile;
      2. b) i rapporti di lavoro caratterizzati da  un  tempo  di  lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive. E’ considerato nella media delle tre  ore  il  tempo  di lavoro  prestato  in  favore  di  tutti  i  datori  di   lavoro   che costituiscono una stessa impresa, uno stesso gruppo  di  imprese.  La presente esclusione non opera in  relazione  ai  rapporti  di  lavoro nell’ambito dei quali non sia stata stabilita una quantita’ garantita di lavoro retribuito prima dell’inizio del lavoro;
      1. c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

      d) i rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del  datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il  terzo grado, che siano con lui conviventi; 

, al momento si riassumono brevemente i nuovi obblighi informativi previsti dal decreto in questione.

Si riassumono di seguito, in maniera molto sintetica, le informazioni obbligatorie da fornire per le assunzioni successive al 13 agosto con la raccomandazione di consultare in modo attento e approfondito l’art 4 ” Informazioni sul rapporto di lavoro”.

1. l’identità delle parti del rapporto di lavoro (inclusi, ove esistenti, co-datori);
2. il luogo di lavoro;
3. la sede del datore di lavoro;
4. inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
5. la data di inizio del rapporto;
6. la tipologia di rapporto di lavoro;
7. l’identità dell’impresa utilizzatrice, nel caso di lavoratori somministrati;
8. la durata del periodo di prova;
9.il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore, se prevista;
10 la durata delle ferie e degli altri congedi retribuiti (ad esempio, per maternità);
11. i termini del preavviso;
12.l’importo iniziale della retribuzione con i relativi elementi, nonchè il periodo e le modalità di pagamento;
13. la programmazione dell’orario normale di lavoro, nonché le eventuali condizioni relative a cambiamenti di turno, lavoro straordinario e caratteristiche di flessibilità;
14. il contratto collettivo, anche aziendale, applicato con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

Le informazioni sono conservate  e  rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione.;

Le informazioni di cui sopra vanno comunicate anche alle rappresentanze sindacali presenti in azienda (rsa o rsu) e, in assenza alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Se successivamente intervengono delle variazioni rispetto alle informazioni fornite tali da modificare le condizioni di svolgimento del lavoro, queste devono essere comunicate per iscritto almeno 24 ore prima della loro decorrenza, fatta eccezione per modifiche normative o di contratto nazionale di lavoro.

IMPORTANTE : In caso di inadempimento degli obblighi informativi, sono previste sanzioni pecuniarie da € 250 a € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato.