DECRETO RISTORI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre il Decreto Ristori.

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TITOLO I° :
Sostegno alle imprese e all’economia

Art. 1. 
 
(Contributo a fondo perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei
    settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
 Art. 8. 
 
(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
                   abitativo e affitto d'azienda)
 Art. 9. 
 
               (Cancellazione della seconda rata IMU) 
 
  1.  Ferme   restando   le   disposizioni   dell'articolo   78   del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli  effetti
connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per  l'anno  2020,
non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, concernente gli immobili e le  relative  pertinenze  in
cui  si  esercitano  le  attivita'  indicate  nella  tabella  di  cui
all'allegato 1 al presente  decreto,  a  condizione  che  i  relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
Art. 10. 
 
     (Proroga del termine per la presentazione del modello 770) 
 
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione   dei
sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno
di imposta 2019, e' prorogato al 10 dicembre 2020.

A TITOLO II°: Disposizioni in materia di lavoro

Art. 12. 
 
(Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario
e  Cassa  integrazione  in  deroga.  Disposizioni   in   materia   di
licenziamento. Esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali
  per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
Art. 13. 
 
(Sospensione  dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti  delle
aziende  dei  settori  economici  interessati  dalle   nuove   misure
                            restrittive)
Art.13 
9. (LICENZIAMENTI) Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle
  procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,
 n.  223  e restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Art. 13
10. Fino alla stessa data di  cui  al  comma  9,  resta,  altresi',
preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
all'articolo 7 della medesima legge. 
  11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile,  o  nelle  ipotesi  di
accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  lavoratori
e' comunque riconosciuto il trattamento di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso.

Infine, nell’ALLEGATO 1, la tabella dei codici ATECO delle attività interessate dal provvedimento DPCM 14 OTTOBRE con la percentuale dei ristori prevista dal Decreto.

QUI IL TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE DEL  DECRETO RISTORI