Decreto legge n.34 : credito d’imposta sul gas uguale a quello delle imprese energivore (20%)

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 30-3-2023 il  DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche’ in materia di salute e adempimenti fiscali.”

Da rilevare che, relativamente al costo del gas, a seguito della richiesta della Federazione di considerare ai fini del credito d’imposta anche le imprese come le nostre alla pari con le aziende energivore, il credito d’imposta sulle bollette del gas è stato parificato a quello delle imprese energivore (20% )

L’Art.2 prevede che le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento mentre l’art. 4 proroga il  Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023,qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale  e’ riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Da notare che, relativamente al costo del gas, a seguito della richiesta della Federazione di considerare ai fini del credito d’imposta anche le imprese come le nostre alla pari con le aziende energivore, il credito d’imposta sulle bollette del gas è stato parificato a quello delle energivore (20% )

 

QUI IL TESTO DEL Decreto Legge  N.34/2022