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L’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito sia il congedo obbligatorio che il congedo facoltativo, quest’ultimo alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Tale congedo obbligatorio, inizialmente previsto di due giorni, è arrivato per l’anno 2019 a 5 con la legge di bilancio per l’anno 2019 mentre quello facoltativo, alternativo a quello della madre, è di una giornata.
Con la legge di bilancio per l’anno 2020 (legge 160 del 27/12/2019 comma 342) il congedo di paternità obbligatorio è stato elevato, per l’anno 2020, a 7 giorni lavorativi.
Si ricorda che il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Il congedo facoltativo del padre è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.
Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio.