Da aprile sconto dello 0,8% sui contributi INPS

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Si segnala che a partire dal mese di aprile, per effetto dell’art. 1 comma 121 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 è previsto un esonero dello 0,8% dei contributi INPS .valido per 13 mensilità annuali. Qui l’art. 1 comma 121:

 121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio  2022
al 31 dicembre  2022,  per  i  rapporti  di  lavoro  dipendente,  con
esclusione dei rapporti  di  lavoro  domestico,  e'  riconosciuto  un
esonero sulla quota dei contributi previdenziali  per  l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti a carico  del  lavoratore  di  0,8  punti
percentuali a condizione che la retribuzione imponibile,  parametrata
su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo  mensile
di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del  mese  di  dicembre,
del rateo di  tredicesima.  Tenuto  conto  dell'eccezionalita'  della
misura di cui al primo periodo, resta  ferma  l'aliquota  di  computo
delle prestazioni pensionistiche. 

In realtà lo sconto in questione, pur se normativamente era previsto per tutto il 2022, entra in vigore solo a partire dal mese di aprile.

Lo sconto è valido per tutti i rapporti di lavoro dipendente, apprendisti compresi, purchè di  importo mensile (riferito all’imponibile previdenziale) inferiore a  2.692 euro.

Poichè la base di calcolo è mensile (fa eccezione dicembre nella quale viene conteggiata anche la tredicesima mensilità) ne consegue che se l’imponibile previdenziale del lavoratore in un mese supera il valore prefissato (2.692 .€), per quella mensilità si perde il diritto allo sconto.

Lo sconto dello 0,8% è relativo al valore dell’IVS (aliquota relativa a invalidità, vecchiaia e superstiti).

QUI LA CIRCOLARE INPS n. 43 e l’allegato per le variazioni al piano dei conti.