Si segnala che a partire dal mese di aprile, per effetto dell’art. 1 comma 121 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 è previsto un esonero dello 0,8% dei contributi INPS .valido per 13 mensilità annuali. Qui l’art. 1 comma 121:
121. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In realtà lo sconto in questione, pur se normativamente era previsto per tutto il 2022, entra in vigore solo a partire dal mese di aprile.
Lo sconto è valido per tutti i rapporti di lavoro dipendente, apprendisti compresi, purchè di importo mensile (riferito all’imponibile previdenziale) inferiore a 2.692 euro.
Poichè la base di calcolo è mensile (fa eccezione dicembre nella quale viene conteggiata anche la tredicesima mensilità) ne consegue che se l’imponibile previdenziale del lavoratore in un mese supera il valore prefissato (2.692 .€), per quella mensilità si perde il diritto allo sconto.
Lo sconto dello 0,8% è relativo al valore dell’IVS (aliquota relativa a invalidità, vecchiaia e superstiti).