Come già comunicato, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, hanno introdotto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta energia per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Il valore del credito d’imposta per le aziende non energivore è stato fissato nel 30% per l’energia elettrica (art. 1 comma 3) e nel 40% per il gas (art.1 comma 4)
Con risoluzione n. 54/E del 30 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo da utilizzare per usufruire del credito in questione che sono i seguenti:
- “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
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Ricordiamo che il decreto prevede che possono usufruire del contributo le imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019