L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la RISOLUZIONE 39/E del 13 luglio 2020 relativa alla definizione dei codici tributo da utilizzare per fruire del credito d’imposta per affitti in compensazione a mezzo F24.
Il credito in questione è utilizzabile solamente in compensazione ed è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, relativo al mese di marzo 2020, alle condizioni previste dal medesimo articolo 65
Art. 65
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
E’ altresì riconosciuto il diritto al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
Art. 28
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro
autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di
servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento
dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale
dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per
cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle
strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti
non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' commisurato
all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a
ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture
turistico ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari
esercenti attivita' economica, il credito d'imposta spetta a
condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per
cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7.Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano
i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
8.Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e'
cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese
I codici tributo istituiti sono i seguenti :
– “6930” denominato “Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da
parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020”;
– “6931” denominato “Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda
– utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n.
34 del 2020”.
