CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE COVID PER IL 2021

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L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con protocollo 191910/2021 relativo ai criteri e  modalità di applicazione per usufruire del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il provvedimento conseguente all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è corredato dall’allegato modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”  con le relative istruzioni.

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, e può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Il credito d’imposta, è pari al 30 per cento delle spese complessive così come determinato dall’art. 32 comma 1:

credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti,
comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali e’ esercitata ‘attivita’ lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attivita’;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attivita’ lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

QUI IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

e QUI LE ISTRUZIONI PER RICHIEDERE IL CREDITO D’IMPOSTA