CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVI BENI STRUMENTALI : risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per poter usufruire del credito d’imposta  per l’acquisto di beni strumentali nuovi così come previsto dalla FINANZIARIA 2021 all’articolo 1, comma 1051:
“tutte le imprese … indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive  a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.”

La risoluzione 3/E dell’Agenzia delle Entrate, oltre a definire quali sono i codici da utilizzare per usufruire del Credito d’imposta, precisa anche che “Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni .

QUI IL TESTO DELLA RISOLUZIONE 3/E DELL’AGENZIA delle ENTRATE