Come noto, l’Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto la possibilità di accedere a credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nella seguente misura:
L’Agenzia delle Entrate, al fine di chiarire le modalità per poter usufruire di tale credito, ha emanato una circolare che risponde alle domande più frequenti che fin qui sono state poste.
QUI di seguito l’indice degli argomenti trattati dalla circolare in questione:
INDICE
PREMESSA …………………………………………… 3
1. SOGGETTI INTERESSATI …………………….. 7
2. INVESTIMENTI…………………………………… 13
3. AMBITO TEMPORALE……………………………. 15
4. DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE……. 17
5. UTILIZZO …………………………………………. 24
6. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI………… 44
7. RIDETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE … 46
8. DOCUMENTAZIONE……………. ……………….. 50
Si richiama l’attenzione su alcune delle questioni trattate quali, ad esempio, la conferma che anche i contratti di leasing rientrano in tale opportunità e come comportarsi nel caso di beni in leasing riscattati (punto 4.4); di particolare interesse anche l’ammissibilità al credito d’imposta dei beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro.
Un altro caso particolare che viene preso in esame riguarda l’interpretazione di quale sia il corretto comportamento da adottare nel caso in cui gli investimenti ricadano nell’arco temporale in cui il credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 coesiste con l’analogo
credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020.
E, ancora, se il costo da assumere come base di calcolo per la determinazione del credito d’imposta sia comprensivo dell’IVA indetraibile, in tutto o in parte.
Viene anche esaminato il caso in cui si sia beneficiato di contributi finalizzati all’acquisizione di
beni agevolati, e se, in tal caso, ai fini della determinazione del credito d’imposta, il costo debba essere assunto al netto o al lordo di tali contributi.
Una parte importante della circolare riguarda le modalità di fruizione del credito d’imposta in questione, che prende in esame la questione relativa al necessario rispetto della normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Ovviamente sarà necessario disporre del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta a prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
Infine, tenuto conto che il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo, nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata,
l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Da rilevare anche il fatto che il credito d’inmposta è utilizzabile in compensazione ANCHE in un’unica quota annuale nel caso in cui :
– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
– il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Si rimanda ovviamente ad una attenta lettura del
TESTO DELLA CIRCOLARE DISPONIBILE QUI