CREDITI D’IMPOSTA PER AFFITTI AZIENDALI

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l’Agenzia delle Entrate ha emanato il  provvedimento del 1° luglio relativo alle Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19

A chi si applica .

a) credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, ( ovvero:

articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
ai   soggetti   esercenti   attivita'   d'impresa   e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura  del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
ai  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,  arte  o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro
nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile  del  canone  di
locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non
abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell'attivita'  industriale,
commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o
all'esercizio  abituale  e  professionale  dell'attivita'  di  lavoro
autonomo. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti  di
servizi a prestazioni complesse o di affitto  d'azienda,  comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo  svolgimento
dell'attivita' industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di
interesse  turistico  o  all'esercizio   abituale   e   professionale
dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella  misura  del  30  per
cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta  di  cui  ai  commi  1  e  2  spetta  alle
strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente  dal  volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Riportiamo qui di seguito i link al sito dell’Agenzia relativi a

il modello di comunicazione e

le istruzioni di compilazione 

QUI IL PROVVEDIMENTO DEL 1° LUGLIO