COVID: credito d’imposta per ADEGUAMENTO AMBIENTI e acquisto attrezzature

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Con la risoluzione numero 2/E dell’11 gennaio , L’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici tributo e le modalità di utilizzo del CREDITO IN COMPENSAZIONE per le spese inerenti all’adeguamento degli ambienti di lavoro e l’acquisto di materiali ed attrezzature finalizzati al contenimento dell’epidemia di coronavirus.

Il Credito in oggetto riguarda anche l’acquisto di attrezzatura specifica quali, ad esempio, termometri e scanner finalizzati alla rilevazione della temperatura sia dei lavoratori che degli utenti dei luoghi di vendita aperti al pubblico.

Il provvedimento è relativo soltanto secondo quanto previsto dall’art. 120 del D.L.n.34/2020  (DECRETO RILANCIO): .

Art. 120 Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 1. Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessita’ di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico ((indicati nell’allegato 2)), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, e’ riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonche’ in relazione agli investimenti in attivita’ innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il provvedimento in oggetto non riguarda l’art. 125 dello stesso Decreto legge che attiene invece alle spese per sanificazione e che dovrà essere oggetto di provvedimento separato:
Art. 125 
 
Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
                             protezione 
 
  1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a  contenere  e
contrastare  la  diffusione  del  Covid-19,  ai  soggetti   esercenti
attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti  non  commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti  religiosi  civilmente
riconosciuti, nonche' alle strutture  ricettive  extra-alberghiere  a
carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso  del
codice identificativo di cui all'articolo  13-quater,  comma  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta  un  credito  d'imposta  in
misura pari al 60 per cento delle spese sostenute  nel  2020  per  la
sanificazione degli ambienti e degli  strumenti  utilizzati,  nonche'
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale  e  di  altri
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo  di  60.000  euro  per
ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni  di  euro
per l'anno 2020. ((7)) 
  2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese
sostenute per: 
  a)  la  sanificazione  degli  ambienti  nei  quali  e'   esercitata
l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli  strumenti  utilizzati
nell'ambito di tali attivita'; 
  b) l'acquisto  di  dispositivi  di  protezione  individuale,  quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione
e calzari, che siano conformi ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
previsti dalla normativa europea; 
  c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
  d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di  cui
alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e  vaschette
decontaminanti  e  igienizzanti,  che  siano  conformi  ai  requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse
le eventuali spese di installazione; 
  e) l'acquisto di  dispositivi  atti  a  garantire  la  distanza  di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli  protettivi,  ivi
incluse le eventuali spese di installazione.

QUI IL TESTO DELLA RISOLUZIONE 2/E 2021