Si riassumono di seguito alcune delle nuove principali regole da rispettare previste dal recentissimo DL n. 24/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 marzo ultimo scorso :
“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”
Da evidenziare alcuni dei punti di maggiore interesse raccomandando però un’attenta lettura del documento integrale.
la conferma, per le persone risultate positive al COVID-19, il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione;
prevede per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19:
l’applicazione del regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di:indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19;
effettuare un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
AUTOSORVEGLIANZA: non è più limitata ai soli soggetti vaccinati (con dose booster o da meno di 120 giorni) ovvero guariti (da meno di 120 giorni o dopo completamento del ciclo primario). Pertanto, a partire dal 1° aprile 2022, il regime dell’autosorveglianza si applicherà in caso di contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 a prescindere dalla precedente vaccinazione o guarigione.
MASCHERINE:
dal 1° al 30 aprile 2022, è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 oltre che per gran parte dei servizi di trasporto comprese cabinovie ,sale spettacoli, ecc.
è obbligatorio l’uso della mascherina ANCHE GENERICA in tutti i luoghi al chiuso: I titolari sono tenuti a verificare il rispetto delle regole sull’utilizzo delle mascherine. Per i luoghi di lavoro, il nuovo art. 10-quater, co. 8 del DL n. 52/2021 prevede che, dal 1° aprile al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate DPI ex art. 74, co. 1 del D.Lgs n. 81/2008 e devono, pertanto, essere fornite dal datore di lavoro;
GREENPASS BASE
dal 1° aprile al 30 aprile 2022, è obbligatorio il green pass base per l’accesso:
- servizi di ristorazione, al banco o al tavolo, al chiuso, a eccezione di quelli all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; corsi di formazione pubblici e privati; - luoghi di lavoro pubblici e privati . A decorrere dal 25 marzo 2021 e fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di green pass base per
l’accesso ai luoghi di lavoro è stato nuovamente esteso anche ai lavoratori ultracinquantenni i quali, per accedere ai luoghi di lavoro, sono tenuti a possedere ed esibire su richiesta una certificazione verde COVID-19 base - non sono invece più interessate dalle limitazioni “greenpass” le attività commerciali.
SORVEGLIANZA LAVORATORI FRAGILI:
è prorogata fino al 30 giugno e spetterà, quindi, al datore di lavoro, con il supporto del medico competente, gestire le situazioni inerenti a eventuali lavoratori fragili.
DA RICORDARE ANCHE CHE :
i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive;
RIMANE VIGENTE ’art. 42 del DL n. 18/2020, che equipara l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro;