La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dall’art. 34 del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire da € 10.000,00.:
Infatti, l’adempimento in questione riguarda tutte le tipologie di impresa . Inoltre, la comunicazione non si rende obbligatoria se l’importo delle sovvenzioni ricevute è inferiore a 10mila euro nel periodo considerato.
Si premette che per contributi e finanziamenti pubblici si intende: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Art. 35 Obblighi informativi erogazioni pubbliche 1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti: «125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni
La Legge stabilisce che i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 125 (ad esempio ONLUS, Fondazioni, cooperative sociali, ecc) devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).
I soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis, art. 1, L. n. 124/2017 ovvero
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
– che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c.
Art. 2195. (Imprenditori soggetti a registrazione). Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
devono pubblicare, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, già indicati nel citato comma 125, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.
I soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporta, a partire dal 1°gennaio 2020, una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, di almeno euro 2.000, e la sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i 90 giorni di cui all’art. 125-ter della stessa legge, l’applicabilità della sanzione di restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.