Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il DPCM 3 DICEMBRE 2020 detto anche DPCM di NATALE.
IL provvedimento sarà in vigore dal 4 dicembre 2020, in sostituzione di quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
riassumiamo qui alcuni dei punti che riteniamo di maggior interesse per panificatori e pasticceri rinviando alla lettura completa del provvedimento accessibile al link segnalato a fondo articolo.
Siricorda inoltre che rimangono sempre in vigore sia le classificazioni in zone gialle, arancione e rosse nonchè tutti gli allegati relativi ai protocolli già facenti parte dei precedenti DPCM e riportati integralmente anche in questo.
PUNTI DI MAGGIOR ATTENZIONE:
- È ribadito l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei
centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00; - le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
QUI IL TESTO INTEGRALE DEL DPCM 3 DICEMBRE 2020