CONSIGLIO DI STATO: SELF SERVICE VIETATO PER IL PANE SFUSO

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La vendita self service di pane sfuso è divenuta oramai da tempo una prassi consueta nella grande distribuzione: il cliente, in teoria utilizzando un guanto come avviene per la verdura, prende il pane dagli scomparti , se lo mette in un sacchetto, lo pesa e se lo porta a casa.

La Federazione ha sempre duramente contestato questa prassi del tutto inaccettabile sia sotto il punto di vista igienico (il pane è un prodotto che non si sbvuccia nè si lava ma si consuma tal quale e, pertanto, va trattato con tutte le precauzioni igienico sanitarie del caso)  ma spesso senza trovare adeguati riscontri presso le autorità locali impegnate nei controlli.

Oggi però è il Consiglio di Stato a porre un punto fermo sulla questione statuendo a chiare lettere che NON E’ CONSENTITA LA VENDITA A SELF SERVICE DEL PANE SFUSO E CHE, SE OTTENUTO DA COMPLETAMENTO DI COTTURA DI PANE PRECOTTO, IL CONFEZIONAMENTO NON PUO’ESSERE FATTO DAL CLIENTE MA  PRIMA DELLA MESSA IN VENDITA.

Il FATTO.

Il 12 gennaio 2020, i Carabinieri del N.A.S. di Lecce procedevano al sequestro di 23 Kg. circa di pane precotto posto  in vendita negli espositori di tipo self-service, avendo riscontrato e verbalizzato che un cliente anziano, senza l’utilizzo della protezione di guanti, dopo aver toccato diversi pezzi di pane, ne ha scelto alcuni che ha finalmente acquistato”.

L’ASL locale aveva disposto «l’immediata sospensione della vendita self-service di pane e prodotti da forno sfusi e posti in vendita in appositi scaffali erogatori del tipo a cassetto, in assenza di un operatore addetto alla vigilanza sulle corrette modalità di prelievo/acquisto da parte dei clienti».

Secondo una prassi oramai ricorrente in molti supermercati e negozi alimentari, “il pane sfornato viene inserito nei contenitori che sono a servizio degli avventori che, a loro volta, lo ripongono in apposite sacchette e, attraverso un numero di riferimento, lo pongono sulla bilancia ottenendo uno scontrino che reca l’indicazione non solo del peso e del prezzo ma anche le informazioni di legge, ancorché sinteticamente riproduttive di quelle riportate nei rispettivi libri a disposizione degli utenti e collocata a fianco degli espositori, unitamente alle indicazioni sulle modalità da seguire e sull’uso dei guanti e degli imballi”.

IL RICORSO DELL’AZIENDA

L’azienda in questione, pur ottemperando alla sospensione, si è successivamente rivolta al Con siglio di stato per avere un parere sulla legittimità o meno della prassi di vendita utilizzata.

LA SENTENZA E LE MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO  

In materia di precotto e dell’obbligo di confezionamento dopo completamento di cottura, la sentenza richiama in modo preciso le norme che lo regolamentano : In particolare, l’art. 14, comma 4, della legge n. 580/1967 stabilisce che “Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto”. L’art. 1 del “Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146”, approvato con d..P.R. 30 novembre 1998, n. 502, stabilisce invece che: “1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall’articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti: a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.

E, sempre a parere della Corte, “dal combinato disposto delle disposizioni richiamate risulta con particolare evidenza che la vendita del pane parzialmente cotto deve essere posta in essere, di regola, previo confezionamento (la prescrizione è nitida, e stabilita sia dalla norma primaria che da quella regolamentare). Solo in caso di impossibilità di eseguire il preconfezionamento in area diversa da quella di vendita, può eccezionalmente farsi luogo a confezionamento in tale area, “fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie”. Orbene, neppure la disposizione che deroga all’obbligo di preconfenzionamento in area separata da quella della vendita consente la vendita di pane non confezionato.

La Corte sottolinea anche come la modalità di vendita adottata si è rivelata in concreto, nella fattispecie oggetto del provvedimento impugnato, del tutto inidonea a garantire le più elementari esigenze di sicurezza alimentare…. mentre …consente al singolo consumatore, prima di procedere al confezionamento, di toccare il pane per poi riporlo nell’espositore, a danno dei futuri (e ignari) clienti.

QUI IL TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO