Con il post del 6 agosto abbiamo dato notizia delle modifiche intervenute con il Decreto Legislativo n. 150/2022 e del messaggio INPS con le prime istruzioni operative. IL DL in questione modifica il Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e paternità (Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 )
In particolare, l’Art. 2 del D.L.105/2022 L’articolo 2, comma 1, lettera c), recepisce ed amplia le tutele previste per il congedo obbligatorio del padre già a suo tempo introdotto della legge 28 giugno 2012, n.
92, e successive modificazioni). Lo stesso articolo 2, comma 1, alla lettera d), rinomina come “Congedo di paternità alternativo” il congedo di cui all’articolo 28 del T.U., la cui disciplina rimane immutata.
1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo e' fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. 2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo e' aumentata a venti giorni lavorativi. 3. Il congedo e' fruibile dal padre anche durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice.
6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto...
Inoltre, viene modificata la denominazione del CONGEDO DI PATERNITA’ art. 28 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che viene ora indicato come CONGEDO DI PATERNITA’ ALTERNATIVO specificandone in tal modo meglio il carattere di alternatività rispetto alla madre.
In primo luogo è bene definire cosa sia il CONGEDO PARENTALE : con questo termine si indica un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali ed è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti.
DECORRENZA E DURATA
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. Anche a seguito delle novità introdotte dal DL 105/2022, i mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.
Considerato il limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.
Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.
Il messaggio INPS 3066/2022 sottolinea anche che il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio mentre, in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
MATERNITA’ DELLE LAVORATRICI AUTONOME.
come rileva il messaggio INPS, il DL 105/2022 all’art. 2 si occupa anche delle lavoratrici autonome che in caso di maternità hanno diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto“nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici.
2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita' commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1. (ART. 68 D.LGS 151/2001) CHE RISULTA COSì INTEGRATO DALL'ART. 2 del D.L. 105/2022:
t) all'articolo 68, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, alle lavoratrici di cui al presente articolo, l'indennita' giornaliera e' corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.»
CONGEDO PARENTALE PER GENITORI AUTONOMI
Il decreto legislativo n. 105/2022 innova anche la disciplina dei congedi parentali per i lavoratori autonomi riconoscendo il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
QUANTO SPETTA (Trattamento economico)
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
- un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
- al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
- per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
QUANDO LA LAVORATRICE (O IL LAVORATORE) DEVE FARE DOMANDA
Come precisato dal messaggio INPS, Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
In buona sostanza, la madre può beneficiare di un periodo non superiore a sei mesi, oltre alla maternità mentre il padre potrà usufruire di un periodo non superiore a sei mesi, che nel caso si astenga per tutto il periodo o per almeno tre mesi continuativi può essere aumentato a fino a 11 mesi complessivi. Nel caso di genitori soli (ovvero solo padre o solo madre) o in situazioni di affidamento esclusivo ad uno dei due il periodo può arrivare a 11 mesi.
(fonte: INPS)