COME OVVIARE AL RITARDO NELL’INVIO DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DI FATTURE E CORRISPETTIVI

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L’Agenzia delle Entrate ha emesso una comunicazione relativamente alla possibilità di regolarizzazione nel caso di un invio telematico fuori tempo massimo di fatture o corrispettivi.

Come noto, infatti, le fatture emesse ai clienti debbono essere inviate telematicamente secondo le scadenze stabilite dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/1972 che di seguito qui riportiamo limitatamente alla lettera a)

4. La fattura e’ emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6. La fattura cartacea e’ compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche’ per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo’ essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

mentre, per quanto riguarda i corrispettivi giornalieri, il tempo massimo concesso per l’invio telematico è di 12 giorni così come previsto dal comma 6 ter dell’art. 2  Decreto Legislativo 127/2015 che qui riportiamo:

6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con la comunicazione che qui si riporta l’Agenzia delle Entrate chiarisce in quale modo intende avvisare il contribuente di eventuali superamenti delle scadenze previste dandogli così modo o di giustificare il ritardo o le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

QUI LA COMUNICAZIONE DELL’AGENZIA