CLASSIFICAZIONE IN ZONE DELLE REGIONI: ORDINANZA MINISALUTE

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Anche se l’inserimento e la classificazione delle singole regioni nelle zone rispettivamente gialla arancione e rossa sono già state ampiamente comunicate e commentate, è bene sapere che ciò non deriva direttamente dal DPCM 3 novembre ma viene deciso da specifiche ordinanze del ministero della Salute che può a seguire modificare tale classificazione ai sensi dell’art. 2 del DPCM stesso.

Art 2 DPCM 3 novembre
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i
Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei
dati  epidemiologici ...
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata  ai  sensi  del
comma 1, d'intesa con il presidente della Regione  interessata,  puo'
essere prevista, in  relazione  a  specifiche  parti  del  territorio
regionale, in  ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico,
l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere  dei
presupposti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  provvede  con  ordinanza
all'aggiornamento  del  relativo  elenco,  fermo  restando   che   la
permanenza per  14  giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario
inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta
la nuova classificazione. Le ordinanze di  cui  ai  commi  precedenti
sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre
la data di efficacia del presente decreto.

Nello specifico, dunque, è l’ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute ad individuare, negli allegati 1 e 2, le regioni appartenenti alle zone arancione e rosse, mentre tutte le altre rientrano nelle gialle.

Pubblichiamo QUI L’ORDINANZA DEL 4 NOVEMBRE DEL MINISTERO DELLA SALUTE