Anche se l’inserimento e la classificazione delle singole regioni nelle zone rispettivamente gialla arancione e rossa sono già state ampiamente comunicate e commentate, è bene sapere che ciò non deriva direttamente dal DPCM 3 novembre ma viene deciso da specifiche ordinanze del ministero della Salute che può a seguire modificare tale classificazione ai sensi dell’art. 2 del DPCM stesso.
Art 2 DPCM 3 novembre 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici ...
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d'intesa con il presidente della Regione interessata, puo' essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4. 3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
Nello specifico, dunque, è l’ordinanza del 4 novembre del Ministero della Salute ad individuare, negli allegati 1 e 2, le regioni appartenenti alle zone arancione e rosse, mentre tutte le altre rientrano nelle gialle.