Nuovi sviluppi nella vicenda sull’obbligo dell’iscrizione delle imprese ad FSBA (Fondo bilaterale dell’Artigianato)per avere diritto ad usufruire della Cassa in Deroga .
Il TAR del LAZIO le cui decisioni, come noto, hanno valore su tutto il territorio nazionale, ha pubblicato in data 24 dicembre 2020 si è pronunciato in merito al ricorso presentato congiuntamente da oltre quaranta imprese artigiane che hanno chiesto l’annullamento della delibera del fondo FSBA del 2 marzo, di quella d’urgenza sempre del 2 marzo e delle modalità operative adottate dal Fondo a seguito dell’’Accordo Interconfederale del 26.2.2020, della delibera del Consiglio Direttivo di FSBA prot. n. 3/2020 nonche delle parti relative alla questione trattate dell’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 adottato da Confartigianato Imprese, CNA, CASARTIGIANI e CLAI;
Nella richiesta presentata dai ricorrenti, si lamentava il fatto che FSBA avrebbe arbitrariamente deciso di subordinare l’erogazione della prestazione in oggetto al rispetto di ulteriori condizioni e precisamente: obbligatoria iscrizione all’Ente Bilaterale Nazionale
Artigianato e conseguente iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato; riscontro di un’anzianità contributiva non inferiore a 36 mensilità; regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti del Fondo, in caso di impresa già esistente e non in regola.
L’opposizione dei ricorrenti si basava sul fatto che con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il Governo ha previsto per tutti i datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno sospeso o ridotto la propria attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare una domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, .affidando la
gestione delle relative domande a FSBA, facendo in esso confluire uno stanziamento di 60 milioni di euro, poi elevati a €1600,00 milioni.
Ancora, i ricorrenti specificavano che successivamente l’INPS, con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, ha
chiarito che anche i datori di lavoro non in regola con la contribuzione possono accedere all’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19”.
Nonostante quanto sopra, i ricorrenti lamentavano che FSBA continuerebbe a richiedere la preventiva iscrizione all’EBNA e adesione a FSBA.
Ricordano inoltre che il TAR LAZIO, con decreto n. 4047 del 26 maggio 2020, ha ordinato quale misura cautelare
“all’Ente Nazionale Blaterale dell’Artigianato e al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato di consentire agli odierni ricorrenti la presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale”
Sulla base di quanto sopra i ricorrenti hanno richiesto l’annullamento delle delibere di FSBA inizialmente richiamate nonchè delle parti di accordo interconfederale che riguardano la questione.
Il TAR LAZIO, con la sentenza che qui pubblichiamo, rimanda al giudice ordinario ” l’accertamento della sussistenza dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro artigiano che chieda di poter beneficiare per i suoi dipendenti del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” specificando che per il passaggio al giudice ordinario dovrà avvenire entro tre mesi dal passato in giudicato di questa sentenza.
Nel contempo, il TAR del LAZIO “accoglie la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente alla previsione dell’obbligo di iscrizione al Fondo laddove da tale iscrizione venga fatto discendere il sorgere dell’obbligazione contributiva in capo al datore di lavoro a favore del Fondo medesimo.”