L’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica,di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022;
L’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento, sempre a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
I crediti d’imposta di cui sopra dovranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 18/E con la quale ha istitutito i codici tributo da utilizzare per poterne usufruire.