Sempre più pesanti le sanzioni pecuniarie per le trasgressioni al Dlgs 81/2008, Decreto sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro.
La Direzione generale del Ministero del lavoro comunica che, a seguito dei previsti adeguamenti (ogni 3 anni sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT) , le sanzioni pecuniarie vengono incrementate del 15,9%.
A puro titolo di esempio, si ricorda alcune delle sanzioni previste fino ad oggi che ora vanno incrementate:
Art. 55 :
E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
per la violazione dell’articolo 29, comma 1; (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)
che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2; ; (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)
Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164. ;(Informazione e formazione)
Per un quadro complessivo delle sanzioni previste dal Dlgs 81/2008 si rimanda allo schema predisposto dall’Università delle Marche (a cura dell’RSPP Dott. L Lambertucci)
QUI IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUMENTO DELLE SANZIONI
e
QUI LO SCHEMA SANZIONATORIO del Dlgs 81/2008
(attenzione: gli importi si riferiscono a quelli antecedenti l’aumento del 15.9%)