L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO ha emesso un’interessante nota relativa alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL.
In tale nota, l’INL sottolinea come, relativamente all’ art. 19 (e seguenti) del D.Lgs. n. 81/2015 la disciplina del contratto a termine stabilitO per le attività stagionali trova applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore.
La nota è di particolare interesse per il nostro settore tenuto conto che nel CCNL della Federazione Italiana Panificatori le attività stagionali sono così definite dall’art. 13 – Contratto a tempo determinato punto c:
c) Aziende stagionali
I limiti nella successione di contratti a tempo determinato tra le medesime parti di cui all’art. 19, comma 2, del D.lgs. 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015, non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche ed integrazioni ad opera di successivi Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per le stagionalità legate alla disponibilità delle materie prime e/o di consumo, fortemente condizionate dalla domanda dei consumatori, nonché per le attività connesse ad esigenze ben definite dell’organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell’azienda, quali le attività produttive concentrate in periodi dell’anno e/o finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche, o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo-pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.
Ricorrendo pertanto tale condizione, nei casi sopra elencati previsti dal CCNL, non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015