Come noto, uno dei problemi che spesso i panificatori che hanno la sede della propria attività in ambito condominiale si trovano ad affrontare, riguarda i possibili rumori prodotti dai macchinari durante il periodo notturno di riposo.
La Corte di Cassazione, sezione quinta (penale), con sentenza del 13 giugno 2019 numero 26184, si è pronunciata in merito a disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, dichiarando che l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, può avere conseguenza diverse a seconda dei livelli di rumore prodotti e precisamente:
SE il valore di rumore rilevato supera i limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia si tratta di illecito amministrativo (all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull’inquinamento acustico: Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.);
se “il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete” allora diviene reato penale (codice penale, comma primo dell’art. 659:Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici (1), è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.)
Infine se siano “violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti il reato viene valutato in base al secondo comma dell’art. 659 del codice penale : Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità(2)., in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995.
Evidente dunque quanto sia opportuna sia un’ottimale manutenzione dei macchinari utilizzati per ridurre al massimo possibili rumori derivanti da usura che, nei casi dubbi, far effettuare una verifica da tecnici specializzati e ciò anche al fine degli obblighi relativi alle misure di prevenzione obbligatorie ( a corredo del documento di valutazione dei rischi aziendali) relative al rumore negli ambienti di lavoro. a tale proposito si veda quanto previsto dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 al Capo II del Titolo VIII che prevede le misure di prevenzione e protezione contro l’esposizione professionale al Rumore, in particolare per la prevenzione del danno uditivo.