ARTIGIANI: cassa in deroga anche senza l’iscrizione al fondo

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Come noto, relativamente all’utilizzo della cassa in deroga previsto per l’emergenza coronavirus vi osno notevoli perplessità ed anche resistenze a livello territoriale sulle modalità per poterne usufruire.

La circolare 47 dell’INPS ha  chiarito come la cassa in deroga possa essere utilizzata da tutti gli artigiani in possesso della qualifica artigiana (codice di autorizzazione 7B) indipendentemente dalla loro iscrizione o meno al fondo.

Anche se il Fondo ha fatto presente che  “per accedere all’Accordo Covid-19, l’impresa deve avere anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un’unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazione” , la norma, in realtà, NON E’ ORIENTATA ad incrementare le adesioni al FONDO

In altri termini, il fondo di solidarietà del settore artigiano agisce, con una funzione sociale, come mandatario dello Stato al fine di erogare la prestazione Covid-19 in una condizione di emergenza in favore dei lavoratori del settore, a fronte di uno specifico stanziamento finanziario. Pertanto, la prestazione prevista dalla legge non intacca in alcun modo i fondi delle aziende iscritte. Per questo motivo, tale rapporto prescinde da qualsiasi vincolo contrattuale tra le aziende del settore e il fondo stesso e pertanto la richiesta della prestazione Covid-19 non può essere subordinata all’instaurazione del vincolo associativo e ancor meno al pagamento dei premi pregressi. Diverso sarebbe se l’azienda attingesse anche a ulteriori prestazioni del fondo riconosciute in aggiunte all’articolo 19, in questa ipotesi le aziende artigiane sarebbero tenute all’iscrizione.

Nota tratta da: Il Sole 24 Ore – Il quotidiano del lavoro articolo a cura del dr. Enzo De Fusco