Nel giugno di quest’anno il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 12/2022 per approfondire gli aspetti normativi e gli obblighi in capo sia agli enti di formazione che ai datori di lavoro relativi all’apprendistato di primo livello. Tale istituto è di particolare interesse per le imprese visti gli sgravi contributivi previsti per i tre anni successivi (vedi più avanti).
Il contratto di apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.
La finalità del contratto è il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna”
Prima di entrare nello specifico della circolare, si coglie l’occasione per riassumere in modo estremamente sintetico i punti salienti dell’istituto di apprendistato.
- DI PRIMO LIVELLO : apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
- apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
- a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
- a livello contributivo, la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
- l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.
l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel
mercato del lavoro, il primo documento indispensabile da predisporre è il Protocollo formativo che
contiene compiti e responsabilità dell’istituzione formativa e dell’impresa, relativamente
all’esecuzione del piano formativo dell’apprendista.
Successivamente alla sua conclusione si possono verificare tre diverse ipotesi:
- – prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ; - – proroga del contratto di apprendistato di primo livello ;
- trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato
professionalizzante - recesso dal contratto di apprendistato di primo livello.
Relativamente all’ipotesi di recesso, la stessa è infatti possibile anche se, come detto in premessa, l’apprendistato è una forma contrattuale a tempo indeterminato.
E’ obbligatorio per l’impresa comunicare entro 5 giorni quale delle quattro ipotesi sopra ricordate intenda mettere in atto: in altri termini la scelta di recesso o di prosecuzione dal contratto va obbligatoriamente esercitata entro 5 giorni. Tale termine però decorre unicamente dalla data di pubblicazione degli esiti dell’esame, e pertanto l’istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite PEC, l’esito dell’esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’esame finale, in modo da consentire l’eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
CARATTERISTICHE DELL’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Il contratto di apprendistato di primo livello deve obbligatoriamente integrare e realizzare due dimensioni:
– la dimensione formativa, che coincide con la durata ordinamentale dei percorsi formativi;
– la dimensione dell’espletamento delle ore lavoro, elemento essenziale per la validità del contratto di apprendistato.
Il monte ore contrattuale deve prevedere – oltre alle ore di formazione esterna e interna – le ore di prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello stipulati in modalità part-time, la riduzione dell’orario riguarda solo le ore di prestazione lavorativa.
Ai fini dell’individuazione della durata del periodo di prova, la nozione di orario di lavoro effettivo è comprensiva di tutto l’orario contrattuale, quindi anche della parte di formazione esterna ed interna.
nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
Da tale particolare status discende che:
– per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la
relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi
nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza
sociale obbligatoria:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l’impiego;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è
esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista
una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse
previsioni dei contratti collettivi.
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico del datore di lavoro per il periodo in cui l’apprendista lavora in impresa e per la sola parte in cui viene versata la contribuzione da parte del datore di lavoro medesimo e per il periodo in formazione interna svolto presso l’impresa, mentre è a carico dell’istituzione formativa per i periodi in cui l’apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente