L’INPS, con messaggio del 7 giugno 2021, comunica di aver aggiornato il manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali previsto dall’art. 49. Legge 88/1989: Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali.
In particolare, il messaggio evidenzia come l’aggiornamento 2021 sia relativo alla classificazione delle attività economiche ATECO rispetto alla versione del 2007.
Di particolare interesse quanto specificatamente previsto dal messaggio per le attività di GELATERIA E PASTICCERIA:
3. Gelaterie e pasticcerie
Con il messaggio n. 2645 del 23 giugno 2017 sono state fornite precisazioni in tema di classificazione delle gelaterie e pasticcerie, a integrazione di quanto già esposto al paragrafo 2 della circolare n. 56/2017, alle cui indicazioni si rinvia integralmente.
Di fatto, quindi, si ribadisce integralmente quanto già stabilito dal messaggio e dalla circolare del 2017.
E’ dunque necessario riprendere tali documenti poichè dagli stessi si evince come le attività di GELATERIA e PASTICCERIA vadano analizzate sotto il punto di vista di possibili attività miste artigianali ma anche di vendita e somministrazione aperta al pubblico .
Pertanto si ritiene utile richiamare il quadro generale normativo nel quale l’aggiornamento del codice ATECO si inserisce.
ATTIVITA’ DI PASTICCERIA E GELATERIA:
ATTIVITA’ MISTE ARTIGIANALI E COMMERCIALI : CODICI ATECO E CLASSIFICAZIONE INPS
Fin dal 2017, l’INPS, con la circolare 56/2017, aveva definito come doveva essere classificata l’attività di gelaterie e pasticcerie distinguendo tra produzione artigianale e industriale o come luogo aperto alla somministrazione al pubblico:
2. Gelaterie e pasticcerie (circ.56/2017)
In ordine allo svolgimento dell’attività delle gelaterie e pasticcerie, bisogna distinguere la produzione industriale o artigianale dei prodotti dalla gelateria o pasticceria intesa come luogo aperto al pubblico nel quale si vende e si consuma il prodotto (cfr. le disposizioni in materia di attività dei pubblici esercizi contenute nella legge 25/8/1991 n. 287).
Nella prima ipotesi, l’inquadramento previsto è nell’industria o nell’artigianato, con i c.s.c. 10407/40407 e Ateco2007 10.52.00 per la produzione di gelati; con i c.s.c. 10405/40405 e Ateco2007 10.71.20 per la produzione di pasticceria.
Nella seconda ipotesi, si tratta di gelaterie e pasticcerie facenti parte delle attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande per le quali, in entrambi i casi, l’inquadramento previsto è con il c.s.c. 70504 e l’Ateco2007 56.10.30 (o 56.10.41 per le gelaterie e pasticcerie ambulanti).
Qualora la produzione del bene venduto sia fatta direttamente dal titolare, l’attività rientra tra
quelle artigiane; in quest’ipotesi, tuttavia, perché avvenga l’inquadramento nel settore artigianato con il c.s.c. 40407 (per la produzione di gelati) o con il c.s.c. 40405 (per la produzione di pasticceria) – a fronte dell’Ateco2007 56.10.30 – è necessario che venga posto in vendita in modo esclusivo o assolutamente prevalente il prodotto artigianale e non anche altre bevande e che il prodotto venga venduto solo per asporto o per essere consumato sul
posto, ma senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo.
In caso contrario, l’attività dovrà essere ricondotta nell’ambito dei pubblici esercizi, con il c.s.c. 70504.
Infine, si ribadisce che l’inquadramento nel settore industria sarà possibile – come sopra precisato – soltanto qualora si tratti di un’attività di produzione di gelati o di pasticceria svolta in un laboratorio o in un opificio che non abbia le caratteristiche di locale aperto al pubblico.
Successivamente, e ad ulteriore chiarimento, l’INPS emanava il messaggio n. 2645 del 23 giugno 2017
integrava la circolare sopra richiamata specificando che:
in caso di svolgimento di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale, l’Istituto ha sempre previsto la possibilità di attribuire ai datori di lavoro inquadramenti in settori diversi.
In conformità al richiamato principio di carattere generale, nell’ipotesi in cui una gelateria o pasticceria artigiana abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività (di produzione e di vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, dovranno essere aperte 2 distinte posizioni contributive:
una nel settore Artigianato per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di produzione;
una seconda nel settore Commercio – con il c.s.c. 70201 e il codice Ateco2007 47.24.20 – per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di vendita.
Laddove, per l’attività di vendita, l’impresa artigiana sia in possesso anche della licenza di Pubblico esercizio, all’ulteriore posizione contributiva dovrà, invece, essere attribuito il c.s.c. 70504, il codice Ateco2007 56.10.30 e il c.a. 9P, avente il significato di “contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi”.
Si noti come la circolare distingua in modo chiaro il caso nel quale l’attività viene definita ARTIGIANALE :
in vendita in modo esclusivo o assolutamente prevalente il prodotto artigianale e non anche altre bevande e che il prodotto venga venduto solo per asporto o per essere consumato sul posto, ma senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo. E tale, perlomeno a nostro avviso, potrebbe essere considerato il consumo immediato con attribuzione del codice ATECO 56.10.30
E’ diverso il caso nel quale invece vi sia somministrazione e servizio al tavolo con licenza di pubblico esercizio: e in tal caso il codice ATECO diventa prevedendo anche il contributo aggiuntivo 9P relativo al contributo malattia per i pubblici esercizi: (vedi QUI tabelle INPS codici 9)
Si invita pertanto a porre la massima attenzione alla propria posizione nella classificazione corretta dell’attività esercitata.
La circolare parla di PASTICCERIE E GELATERIE, e si ritene legittimo che si fraccia riferimento al codice ATECO DI ATTIVITA’ PRIMARIA: Ma, richiamando la premessa del messaggio del 2017 ( in caso di svolgimento di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale, l’Istituto ha sempre previsto la possibilità di attribuire ai datori di lavoro inquadramenti in settori diversi.) è legittimo porsi il dubbio se, nel caso di PANIFICI con SOMMINISTRAZIONE, vadano applicate le stesse regole e quindi anche il contributo aggiuntivo 9P sopra richiamato.
Riportiamo qui di seguito quanto pubblicato sul manuale (aggiornamento maggio 2021) specificatamente per i prodotti di panetteria e pasticceria. Notare l’avvertenza evidenziata in rosso.
e QUI di seguito il testo completo della versione aggiornata MAGGIO 2021 del
MANUALE DI CLASSIFICAZIONE INPS DATORI DI LAVORO