AGENZIA ENTRATE: obbligo di invito al contraddittorio

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L’ Art. 4-octies del decreto-legge n. 34 del 30 aprile ha introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio :
«Art. 5-ter. – (Invito obbligatorio) – 1. L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica
l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

inoltre, a seguire, l’articolo specifica anche che Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio
mediante l’invito di cui al comma 1 comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Ai fini di chiarire gli aspetti interpretativi della norma, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la CIRCOLARE N.17 DEL 22 GIUGNO  con la quale specifica che l’obbligatorietà dell’avvio del procedimento di accertamento con adesione, si
applicano agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2020.

secondo l’Agenzia delle Entrate, il contraddittorio permette:
 al contribuente di partecipare, durante il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alla fase di analisi dei dati e delle informazioni raccolti dall’ufficio nella fase istruttoria. Durante il confronto il materiale istruttorio raccolto dall’ufficio si arricchisce, giacché il contribuente fornisce all’Amministrazione elementi utili alla relativa valutazione;
 all’Amministrazione di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva.

L’invito di cui all’articolo 5-ter è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

Infine, va ricordato che la mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo «qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato»

QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE n.17