AGENZIA DELLE ENTRATE : IVA GAS AL 5%

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In data 6 settembre l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha emanato la risoluzione 47/E specificando che, in deroga alla disciplina ordinaria dell’IVA conseguente all’attuale situazione emergenziale, allo scopo di favorire la maggiore riduzione possibile del costo finale del gas per gli utenti e nessuna differenziazione di aliquota per i diversi scaglioni di consumo, non rendendosi dunque necessario distinguere la parte di consumi di gas per usi civili
eccedente il limite di 480 mc per assoggettarla all’aliquota ordinaria, l’aliquota agevolata del 5% si applica all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui resterà in vigore la norma temporanea”. 

Come specificato dal documento , il chiarimento è conseguente alla previsione contenuta nell’articolo 2 del decreto legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, recante “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, che ha introdotto una norma temporanea in merito alla corretta aliquota IVA da applicare alle diverse componenti addebitate in bolletta agli utenti finali. qui di seguito riportato:

Art. 2 
 
Misure per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi
                  ((nel settore del gas)) naturale 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per  combustione  ((per  usi  civili))  e  industriali  di  cui
all'articolo 26,  comma  1,  del  ((testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al))  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5
per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo  siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. 
  2. Al fine di contenere per il quarto trimestre  2021  gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre,  per  il
medesimo trimestre, le aliquote relative  agli  ((oneri  generali  di
sistema per il settore del gas)) fino a concorrenza  dell'importo  di
480 milioni di euro. Tale importo e'  trasferito  alla  Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

QUI IL TESTO DELLA RISOLUZIONE 47/E del 2022