SUPERGREENPASS e SOMMINISTRAZIONE AL BANCO IN PANIFICIO

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Giungono da molte imprese di panificazione che hanno introdotto da tempo un angolo dedicato alle consumazioni sul posto (ad esempio, un angolo caffè) richieste interpretative e di come comportarsi, a fronte dell’obbligo in vigore a decorrere dal 6 dicembre da parte dei clienti di bar e ristoranti di esibire il GREENPASS RAFFORZATO previsto dal nuovo decreto supergreenpass, emanato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso della riunione n.48 del 24 novembre, per bar e ristoranti, che non sanno come comportarsi nei confronti di clientela che si limita al consumo al banco in piedi, magari dopo un rapido acquisto di pane o altri prodotti presenti in azienda.  Le prime interpretazioni –  NON UFFICIALI  – e, pertanto, da prendere con la dovuta cautela, propendono per il mantenimento dell’attuale situazione circa la possibilità del consumo rapido IN PIEDI AL BANCO, rimanendo fuori discussione l’obbligo per l’azienda di controllare la validità del greenpass rafforzato per i clienti seduti ai tavoli.

Tentando di riassumere la situazione, e sottolineato nuovamente il fatto che  il nuovo decreto supergreenpass introduce l’obbligo di  GREENPASS RAFFORZATO ( che si può acquisire esclusivamente per vaccinazione o guarigione da COVID 19) per poter usufruire del servizio di somministrazione per bar e ristoranti. mentre viene escluso   il GREENPASS BASE che si ottiene sulla base dei tamponi rapidi -durata 48 ore – e molecolari – durata 72 ore –  utile e sufficiente, invece, come avviene attualmente, per poter accedere al posto di lavoro.

Per tentare di comprendere la situazione, prendiamo in esame l’art. 5 del nuovo decreto (non ancora pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, dal titolo : ART. 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione) . come evidente, lo stesso si riferisce esclusivamente al GREENPASS RAFFORZATO e non a quello BASE.

In premessa, l’articolo in questione richiama e modifica in alcune parti l’articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, limitatamente al tema in questione, modifica il punto 2 del richiamato decreto introducendo la limitaizone del greenpass rafforzato  :

2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nel rispetto della disciplina della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il
presente comma.

Quindi, per definire la questione, va esaminato il comma 1, lettera a) del decreto legge 52/2021 che qui di seguito si riporta:

Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). –

1. A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

Come si vede, il  nuovo decreto richiama quello specifico punto a dell’Art. 9-bis determinando l’obbligo per le attività che praticano il servizio di ristorazione (bar e ristoranti ma ovviamente anche panifici con angolo caffè) SENZA PERALTRO MODIFICARE LA SPECIFICA CHE L’OBBLIGO RIGUARDA SOLO IL CONSUMO AL TAVOLO AL CHIUSO.

Si ritiene pertanto ragionevole, in attesa di più precise specifiche da parte delle fonti ufficiali, ritenere che mentre diviene obbligatorio il GREENPASS RAFFORZATO per il consumo al chiuso seduti al  tavolo, permanga ancora inalterata la possibilità del consumo al banco senza obblighi aggiuntivi.

Si precisa ancora una volta che quanto riportato costituisce una possibile ragionevole interpretazione della norma basata sugli elementi normativi al momento disponibili. Si raccomanda pertanto la massima attenzione ad eventuali altri comunicati ufficiali  interpretativi della normativa in questione.