Come noto, il Decreto legge istitutivo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sanzionava la ritardata trasmissione degli stessi (articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Normalmente, la trasmissione deve essere effettuata entro 12 giorni dalla chiusura fiscale giornaliera. Veniva fatta eccezione dando tempo per trasmettere fino ad un mese ma ciò solo per il primo periodo di 6 mesi dalla scadenza obbligatoria, ovvero di primo avvio della trasmissione.
Dunque, chi AVEVA L’OBBLIGO di installare il registratore telematico a partire dal 1° gennaio 2020 (qualunque volume di affari) poteva trasmettere telematicamente entro 30 giorni anzichè entro 12 giorni , ma ciò soltanto fino al 1° luglio 2020.
Tra i provvedimenti del Decreto Rilancio, con l’art. 140 tale data termine viene prorogata fino al 1° gennaio 2021.
Analogo allungamento riguarda la tanto discussa lotteria degli scontrini (Art. 141) , che anzichè partire dal 1° luglio 2020 dovrebbe partire il 1° gennaio 2021
Art. 140
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri
1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel primo
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1°
luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro
400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni
previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto.".
2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° luglio 2020" sono
sostituite dalle parole "1° gennaio 2021".
Art. 141
Lotteria dei corrispettivi
1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1° luglio
2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 1° gennaio
2021".
