Scontrino elettronico e lotteria degli scontrini : il Decreto rilancio allunga i termini

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Come noto, il Decreto legge istitutivo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sanzionava la ritardata trasmissione degli stessi (articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127). Normalmente, la trasmissione deve essere effettuata entro 12 giorni dalla chiusura fiscale giornaliera. Veniva fatta eccezione dando tempo per trasmettere fino ad un mese  ma ciò solo per il primo periodo di 6 mesi dalla scadenza obbligatoria, ovvero  di primo avvio della trasmissione.

Dunque, chi AVEVA L’OBBLIGO di installare il registratore telematico a partire dal 1° gennaio 2020 (qualunque volume di affari) poteva trasmettere telematicamente entro 30 giorni anzichè entro 12 giorni , ma ciò soltanto fino al 1° luglio 2020.

Tra i provvedimenti del Decreto Rilancio, con l’art. 140  tale data termine viene prorogata fino al 1° gennaio 2021.

Analogo allungamento riguarda la tanto discussa lotteria degli scontrini (Art. 141) , che anzichè partire dal 1° luglio 2020 dovrebbe partire il 1° gennaio 2021

Art. 140 
 
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
                             giornalieri 
 
  1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel primo
semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1°
luglio 2019 per i soggetti con volume  di  affari  superiore  a  euro
400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni
previste dal comma  6  non  si  applicano  in  caso  di  trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi  giornalieri  entro  il
mese successivo a  quello  di  effettuazione  dell'operazione,  fermi
restando  i  termini  di   liquidazione   dell'imposta   sul   valore
aggiunto.". 
  2. All'articolo 2, comma 6-quater,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1°  luglio  2020"  sono
sostituite dalle parole "1° gennaio 2021".

Art. 141 
 
                     Lotteria dei corrispettivi 
 
  1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
all'inizio del primo periodo le parole "A  decorrere  dal  1°  luglio
2020" sono sostituite dalle  parole:  "A  decorrere  dal  1°  gennaio
2021".