La Corte di Cassazione, con la Sentenza. Sez. L Num. 13625 pubblicata il 2 luglio 2020, ha esaminato il ricorso di un lavoratore che aveva chiesto di considerare illegittimo il proprio licenziamento. Tale era stato considerato dalla Corte d’Appello di Milano , sentenza contro la quale l’azienda aveva ricorso in Cassazione.
La Corte, ponendo in risalto i diversi casi di inadempienza e trascuratezza nel compimento del proprio lavoro ( nel caso specifico si trattava delle modalità di relazione del piano finanziario), ha ritenuto che il licenziamento fosse motivato non da giusta causa che sarebbe stata giustificata dalla ” lesione del vincolo fiduciario ai fini del licenziamento per giusta causa” quanto da giustificato motivo soggettivo , avendo ” riscontrato una significativa incapacità e negligenza nello espletamento dell’attività
lavorativa” e come tale ha “ritenuto che la base giustificativa del licenziamento non andasse rinvenuta nella giusta causa, bensì nel giustificato motivo soggettivo, non vertendosi nell’ambito di trasgressioni tali da incidere sul vincolo fiduciario in modo da imporre il licenziamento per giusta causa, bensì di fattispecie di inadempimento e neghittosità rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale.”
Su tali basi la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal lavoratore.