
Dispiace continuare a dare notizie preoccupanti, ma le cose è meglio saperle prima di incorrere in guai che possono essere anche molto seri.
Prendiamo spunto da un post di puntosicuro.it veramente interessante e che consigliamo di leggere integralmente relativo alle possibili conseguenze nel non osservare ed applicare le previsioni del Protocollo di sicurezza anti-contagio coronavirus siglato da Governo e parti sociali e aggiornato il 24 aprile ultimo scorso.
Il post richiamato segnala come la Procura della Repubblica di Bergamo abbia predisposto una nota che per oggetto le : “Indicazioni operative per la verifica dell’applicazione dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 ex art. 2 comma 6 DPCM 26.04.2020”
La nota della Procura, leggibile nel testo integrale a QUESTO LINK, è indirizzata agli organi incaricati di far rispettare le disposizioni ( Prefetto, Carabineri, forze di polizia, Dipartimento prevenzione salute, Ispettorato del lavoro e Vigili del Fuoco) , prende in esame tre aspetti:
- La normativa in materia di contenimento della diffusione del COVID-19
- Il protocollo condiviso e le sanzioni previste in caso di inosservanza
- La corrispondenza con le norme del D.Lgs. 81/2008
Per i due punti, egualmente importanti ed interessanti, rimandiamo alla lettura del post già segnalato di puntosicuro.it mentre ci soffermiamo sulla corrispondenza tra quanto previsto dal Protocollo e il Dlgs 81/2008 ovvero la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro le cui violazioni, ricordiamo sono in gran parte di ordine penale.
A tale proposito, la nota della Procura di Bergamo evidenzia come siano sostanzialmente quattro i temi che possono essere considerati corrispondenti tra Protocollo e Dlgs 81/2008:
L’INFORMAZIONE : la contestazione potrebbe riguardare la mancata o non adeguata informazione al lavoratore su rischi specifici in relazione all’attività svolta, le norme di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
LA PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: Al datore di lavoro può essere contestato il fatto di non aver mantenuto i locali puliti facendo eseguire le pulizie in azienda (violazione relativa al combinato disposto degli art. 63 e 64 del Dlgs 81/2008
art. 63 Dlgs 81/2008 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV. (ambienti di lavoro) art. 64 Dlgs 81/2008, 1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI : contestazione al datore di lavoro dell’art. 18c.I lettera f ( vedi la norma a fondo pagina)per non aver richiesto ai lavoratori l’osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente C1 f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE :contestazione al datore di lavoro della mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo. Art. 18 c I lettera d
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente C1 d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
Vale la pena infine di richiamare quanto scritto in chiusura della nota della Procura della Repubblica di Bergamo che a proposito dell’obbligo relativo ai DPI sia per il datore di lavoro che per i lavoratori si debba fare riferimento agli articoli dal 74 al 79 del Dlgs 81/2008 che definiscono esattamente cosa sono e quali gli obblighi relativi a datore di lavoro e lavoratori . Le sanzioni relative al mancato rispetto degli obblighi di DPI possono essere molto pesanti . Nel nostro caso, ad esempio, le mascherine sono finalizzate ad evitare effetti alla salute potenzialmente anche molto gravi e irreversibili. SE così fosse dovrebbero rientrare nella terza categoria: DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. (art. 4, comma 5, d.lgs. 475/92) il che implica la sanzione amministrativa da 10mila a 60mila euro.