
In vista dell’emanazione dell’annunciata nuova ordinanza che dovrebbe spostare praticamente tutte le regioni nelle fasce gialla e bianca, si ritiene utile richiamare quanto previsto dal Decreto-Legge 18 maggio 2021 , n. 65 il quale, indipendentemente dal colore della regione, all’art. 14 richiama per tutti gli obblighi previsti dai protocolli e dalle linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 tra i quali si ricordano in particolare:
- divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi
- Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In particolare si segnala che il DL 65/2021 per le zone gialle e bianche prevede quanto segue:
ZONE GIALLE
Fino al 6 giugno – divieto di circolazione -coprifuoco dalle 23.00 alle 5.00
Dal 7/6 al 20/6 coprifuoco dalle ore 24 alle ore 5.00
Dal 21/6 in poi cessazione del coprifuoco.
Dal 1° giugno 2021 le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 1, nonche’ di protocolli e linee guida.
Corsi di formazione
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. (distanziamento, ecc..)
ZONE BIANCHE :
nessun limite orario agli spostamenti (no coprifuoco).
si ricorda che le ZONE BIANCHE sono state inserite nell’ordinamento con L’art. 7 del DPCM 2 marzo 2021 e che per le stesse si prevede comunque quanto segue:
“cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attivita’ ivi disciplinate ( SI TRATTA DELLE MISURE PREVISTE PER LE ZONE GIALLE).
A tali attivita’ si applicano comunque le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonche’ dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche’ le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.”
NOTA:
il Capo III del DPCM 2 marzo 2021 prevede per le ZONE GIALLE, fra le molte altre cose, all’art. 25 l’obbligo di tenere i corsi di formazione solo a distanza.
Il nuovo provvedimento (DL 65/2021) fa decadere tale obbligo a partire dal 1 luglio per le zone gialle mentre, specificando che per le zone bianche cessano fin d’ora di applicarsi le misure del capo III , consente fin da subito di tenere i corsi di formazione anche in presenza pur nel rispetto delle regole dei protocolli e delle linee guida (distanziamento, ecc.)