PASSAGGIO DELLE REGIONI PASSANO AL GIALLO E AL BIANCO: QUALI LE REGOLE?

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In vista dell’emanazione dell’annunciata nuova ordinanza che dovrebbe spostare praticamente tutte le regioni nelle fasce gialla e bianca, si ritiene utile richiamare quanto previsto dal  Decreto-Legge 18 maggio 2021 , n. 65  il quale, indipendentemente dal colore della regione, all’art. 14 richiama per tutti gli obblighi previsti dai protocolli e dalle linee guida di cui all’articolo 1,  comma  14, del D.L. n. 33/2020 tra i quali si ricordano in particolare:

  • divieto di mobilita’ dalla propria abitazione o  dimora alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena vietato l’assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico.
  • Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Le attivita’ economiche, produttive e sociali devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi
  • Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali,  che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell’attivita’ fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 In particolare si segnala che il DL 65/2021 per le zone gialle e bianche prevede quanto segue:

ZONE GIALLE

Fino al 6 giugno – divieto di circolazione -coprifuoco dalle 23.00  alle 5.00

Dal 7/6 al 20/6  coprifuoco dalle ore 24 alle ore 5.00

Dal 21/6 in poi cessazione del coprifuoco.

Dal 1° giugno 2021 le attivita’ dei servizi  di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono  consentite,  anche al chiuso, nel rispetto dei limiti  orari  agli  spostamenti  di  cui all’articolo 1, nonche’ di protocolli e linee guida.

 Corsi di formazione

Dal 1° luglio 2021,  in  zona  gialla,  i  corsi  di  formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel  rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1,  comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. (distanziamento, ecc..)

ZONE BIANCHE :

nessun limite orario agli spostamenti (no coprifuoco).

si ricorda  che le ZONE BIANCHE sono state inserite nell’ordinamento con L’art. 7 del DPCM 2 marzo 2021 e che per le stesse si prevede comunque quanto segue:

cessano di applicarsi le misure di cui  al  Capo  III  relative  alla sospensione  o  al  divieto  di   esercizio   delle   attivita’  ivi disciplinate ( SI TRATTA DELLE MISURE PREVISTE PER LE ZONE GIALLE).

A tali attivita’ si applicano comunque le  misure  anti contagio previste dal presente  decreto,  nonche’  dai  protocolli  e dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di riferimento o, in difetto,  settori  analoghi. 

Restano  sospesi  gli eventi che implichino assembramenti in  spazi  chiusi  o  all’aperto, comprese le manifestazioni  fieristiche  e  i  congressi  nonche’  le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione  di  pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

NOTA: 

il Capo III del DPCM 2 marzo 2021 prevede per le ZONE GIALLE, fra le molte altre cose, all’art. 25 l’obbligo di tenere i corsi di formazione solo a distanza.

Il nuovo provvedimento (DL 65/2021) fa decadere tale obbligo a partire dal 1 luglio per le zone gialle mentre, specificando che per le zone bianche cessano fin d’ora di applicarsi le misure del capo III , consente fin da subito di tenere i corsi di formazione anche in presenza pur nel rispetto delle regole dei protocolli e delle linee guida (distanziamento, ecc.)