
Probabilmente a molti panificatori e anche a pasticceri che sono fornitori di esercizi della ristorazione, sono giunte richieste di compilazione della documentazione necessaria, per i ristoratori stessi, per accedere al fondo per la filera della ristorazione.
Prima di compilare però quanto richiesto, è opportuno capire bene di che cosa si tratta e che cosa ci si chiede di certificare.
Facciamo un passo indietro
Con l’articolo 58 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 , è stato istituito il Fondo per la filiera della ristorazione:
Art. 58
Fondo per la filiera della ristorazione
1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, e'istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.
Il Fondo in questione ha quale finalità (comma 2 dell’art. 5)8 :
l'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attivita'con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 (ristorazione, ecc..) per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.
il terzo comma, sempre dello stesso articolo 58, prevede però quali devono essere le condizioni per poter presentare richiesta di contributo da parte del ristoratore e in particolare, e per quanto riguarda noi possibili fornitori, prevede che:
3. Al fine di ottenere il contributo,.....serve la presentazione dei documenti fiscali
certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, .... e che il saldo del contributo e' corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalita' tracciabile.
Infine, fatto non marginale,
8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.
Per meglio comprendere che cosa rientra in questo fondo, e che cosa il panificatore o pasticcere possa certificare, poichè lo stesso è istituito presso il Ministero dell’Agricoltura, bisogna fare riferimento al Decreto MIPAAF numero 9273293 del 27/10/2020, attuativo dell’art. 58 del DL104/2020 sopra richiamato, che all’art. 4 commi 3 e 4 prevede quanto segue:
3.Il contributo è riconosciuto per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
4. Oltre ai prodotti DOP e IGP, per valorizzazione della materia prima di territorio si intende l’acquisto da parte del Soggetto beneficiario di prodotti da vendita diretta ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Inoltre, ai fini dell’attuazione della presente misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco. La finalità di evitare gli sprechi alimentari è assolta con l’acquisto delle produzioni di cui all’allegato 1 al presente decreto. Tale allegato è aggiornabile con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato sul sito del Ministero stesso.
per maggiore chiarezza riportiamo di seguito l’art. 4 del DL 228/2001 sopra richiamato:
Art. 4. Esercizio dell'attività di vendita
-
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
e, ancora, qui di seguito, riportiamo l’allegato 1 del decreto MIPAAF sopra richiamato :
- ALLEGATO 1 DL 228/2001PRODOTTI A RISCHIO DI SPRECO ALIMENTARE
In coerenza con il paniere elaborato dal “Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare” per il Programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti di cui al, l’articolo 58 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si elencano i prodotti a rischio spreco alimentare a causa della pandemia Covid -19. PRODOTTI (Tipologia)
· Latte 100% italiano
· prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 100% italiano
· salumi vari da suino dop e Igp da animali nati allevati e macellati in Italia
· salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia
· formaggi dop o da latte 100% italiano
· olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o dop
· carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia
· carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia
· zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana
· minestrone con verdure filiera e materia prima italiana
· pasta secca con grano 100% italiano
· riso da risotto con riso 100% italiano
· preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana
· passata di pomodoro 100% italiana
· polpa di pomodoro o pelati 100% italiana
· sughi pronti da materia prima italiana
· Verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana
· verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense
· legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana
· macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana
· succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana
· Crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano · Vini Dop e Igp
· Aceti balsamici Dop e Igp
Come si vede, il pane fa parte dei prodotti che possono rientrare nelle richieste del fondo filiera ristorazione, ma solo a condizione che si tratti di pane prodotto CON IL 100% DI GRANO ITALIANO .
Inoltre i pagamenti debbono essere fatti in forma tracciabile e non per contanti.
Solo a fronte dell’assolvimento di queste due condizioni il fornitore della ristorazione può a nostro parere soddisfare la richiesta della documentazione comprovante l’acquisto che il ristoratore gli chiede di compilare.
tenendo anche presente il fatto che alle verifiche provvederà il Ministero delle Politiche Agricole tramite gli uffici territoriali del CQRF e che a fronte di una generica attestazione di fornitura finalizzata però in modo esplicito a consentire al ristoratore di accedere al FONDO FILIERA, ci potrebbe essere da parte del CQRF la richiesta di dimostrare che il pane o altro prodotto fornito rientri effettivamente nei casi previsti dalla normativa.