
SE non cambia qualcosa nei prossimi giorni (alla Camera è stato presentato un emendamento per mantenere la soglia a 3mila euro ) , dal 1° luglio 2020 e sino a tutto il 31.12.2021 il limite per il pagamento di somme in contanti passa da 3mila a 2mila euro, per effetto dell’art. 18 della Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019.
Ce lo ricorda e segnala il dottor Valter FRANCO, dello Studio Franco , che ringraziamo per le sue sempre efficaci e tempestive indicazioni che riportiamo qui di seguito:
DAL 1° luglio 2020 e sino a tutto il 31.12.2021 il limite per il pagamento di somme in contanti viene ridotto da 2.999,99 euro a 1.999,99 euro, dal 1° gennaio 2022 sarà ulteriormente ridotto da 1.999,99 €. a 999,99 euro; tali riduzioni sono state introdotte dall’art. 18 della Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019
Rammentiamo che invece assegni bancari e postali superiori a 999,99 euro devono recare l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 5 del D.lgs. 231/2007).
Le disposizioni del D.lgs. 231/2007 riguardano il trasferimento tra soggetti diversi: occorre quindi che vi sia un effettivo trasferimento di denaro da un soggetto ad un altro.
Il titolare di una ditta individuale può quindi prelevare dalla cassa della qualsiasi somma, non verificandosi il trasferimento tra due soggetti diversi; al contrario un socio di una società non può prelevare dalla cassa della società una somma in contanti superiore ai 1.999,99 €. poiché tale trasferimento coinvolge due soggetti diversi (la società ed il socio). Qualsiasi persona fisica può prelevare dal proprio conto corrente bancario la somma che desidera, poniamo 6.000 euro, superiori ai 1.999,99 euro e potrà pagare, ad esempio, 4 fornitori per 1.500 euro ciascuno in contanti, commetterà una violazione soltanto se nel pagamento di un singolo fornitore l’importo sarà superiore ai 1.999,99 euro.
Attenzione alle operazioni “frazionate”: si intende come operazione frazionata un’operazione di ammontare superiore alla soglia di legge, cioè superiore ai 1.999,99 euro, che viene saldata in più tranches. E’ del tutto legittimo pagare una fornitura di 4.500 euro in contanti ed in tre rate ciascuna da 1.500 euro, purché le condizioni di fornitura (indicate sulla fattura o sull’ordine) prevedano appunto il pagamento in tre tranches, comunque non ravvicinate nel tempo (ad avviso di chi scrive sarebbe quindi contestabile incassare o pagare una fattura di 4.500 euro in tre tranches da 1.500 euro qualora tra la prima tranche e la seconda intercorra un intervallo di tempo inferiore ad almeno una settimana). Spetta comunque alle Autorità competenti valutare se il frazionamento dell’operazione sia stato realizzato artificiosamente per aggirare la normativa.
Non viene commessa inoltre alcuna violazione se si versano sul conto corrente bancario poniamo 3.000 euro, derivanti dall’incasso di 5 fatture, emesse nei confronti di clienti diversi, ciascuna inferiore ai 1.999,99 euro.
Chi redige la Vostra contabilità (centro servizi, commercialista, caf etc.) è tenuto a rilevare dalla contabilità eventuali violazioni alla normativa e segnalarle alla Ragioneria Territoriale dello Stato che inoltra una comunicazione anche alla Guardia di Finanza.
Per le violazioni ai trasferimenti di contanti sino a 250.000 euro è prevista una sanzione da un minimo di 2.000 euro (da luglio 2020) ad un massimo di 50.000 €. ed è definibile ai sensi dell’articolo 16 della Legge 689/1981, cioè con il pagamento della somma più conveniente tra il doppio del minimo (cioè 4.000 euro) ed un terzo del massimo (cioè 16.667 euro), essendo meno elevata la sanzione pari al doppio del minimo nel caso di violazioni la sanzione sarà quindi definita con il pagamento di 4.000 euro.
Riportiamo qui di seguito l’art. 18 del DL 124/2019:
Art. 18 (TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124) Modifiche al regime dell'utilizzo del contante 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.»; b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.».