MASCHERINE ANTICOVID: il 95% è fuori norma, attenzione ad utilizzare solo quelle certificate.

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NUOVO ELENCO PROTEZIONI INDIVIDUALI COVID CERTIFICATE INAIL.

Consapevoli come per strada ma anche nelle aziende si vedano mascherine di tutti i tipi, forme e fatture e come siano diffuse quelle in stoffa spesso anche fatte in casa, richiamiamo ancora una volta l’attenzione sugli obblighi relativi al loro utilizzo sul posto di lavoro. infatti, nella malaugurata ipotesi di un contagio aziendale COVID 19, uno degli elementi che saranno valutati ai fini della correttezza delle misure assunte contro la pandemia sarà il tipo di mascherina utilizzato.

Come detto più volte, la mascherina facciale è stata definita in regime straordinario DISPOSITIVO DPI  (ovvero dispositivo di protezione individuale) e ciò fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sull’intero territorio nazionale – al momento fissata al prossimo 31 luglio ma sembrerebbe in via di definizione una proroga al 31 gennaio 2021– per i lavoratori sanitari e non che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro,

Sono considerati DPI, di cui all’art.74, c.1, del D.Lgs. n.81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’art.34, c.3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 qui di seguito riportato:

(e’  consentito  l’utilizzo  di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a  quella  prevista  per  i  dispositivi  di  protezione  individuale previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi  e’ valutata preventivamente dal  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui all’articolo  2  dell’ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.)

Ne consegue che a) è obbligatorio fornire i dipendenti di mascherina che sia dispositivo DPI, e che lo stesso è tale solo se è stato preventivamente validato dall’INAIL : infatti L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Di conseguenza, qualora il datore di lavoro intenda utilizzare uno dei predetti DPI validati “in deroga” sarà tenuto a verificare che lo stesso sia contenuto nel citato elenco, che riporta la data dell’autorizzazione, le caratteristiche del prodotto, il produttore, l’importatore, la regione/nazione e la foto.
Si tratta di un aspetto importante – anche per le possibili conseguenze in caso di contagio da COVID-19 in occasione di lavoro – in quanto, come sottolineato dell’Inail nel Report delle attività del 4 giugno 2020, delle pratiche analizzate a tale data solo il 5% sono risultate conformi alle vigenti norme tecniche di conformità.
Ben il 95% sono risultate, invece, non autorizzabili per varie cause come, ad esempio, l’assenza di report sulle prove effettuate sui dispositivi, o di test report carenti o non conformi alle norme di riferimento

Riassumendo quindi, stop all’utilizzo in azienda di mascherine fai da te o altre di questo genere : bisogna prima dell’acquisto verificare che le mascherine che si utilizzano siano incluse negli elenchi INAIL che si allegano a questa comunicazione. In alternativa sono considerate valide anche mascherine non elencate ma che siano marchiate CE poichè questo marchio garantisce comunque che abbiano superato i test di conformità ordinariamente previsti anche fuori dall’emergenza COVID 19

CONSULTA QUI DI SEGUITO GLI ELENCHI DELLE MASCHERINE E DEI DPI VALIDATI INAIL :

da 1 a 100

da 101 a 200

da 201 a 300