LICENZIAMENTO VALIDO SOLO SE IN FORMA SCRITTA

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Importante pronunciamento della Corte di Cassazione che in data 8 settembre ha confermato come il licenziamento di un dipendente sia da considerarsi valido solo e soltanto se comunicato ed effettivamente pervenuto al dipendente in forma scritta.

A nulla valgono le prove testimoniali che potrebbero attestare il tentativo di consegnare a mano la lettera di licenziamento in presenza di altre persone qualora il dipendente si rifiuti di firmarla per accettazione.

Il caso in questione riguarda una lavoratrice che era stata licenziata nel corso di una riunione alla presenza dell’amministratore delegato e di due dipendenti,.

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento poichè formulato oralmente mentre il datore di lavoro ha sostenuto che era stato intimato per iscritto e che la consegna della lettera era avvenuta a mani in presenza di testimoni. La Cassazione ha fatto rilevare però come il divieto di prova orale sia stabilito dall’articolo 2725 c.c. su atti di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullita’ e che il giudice del lavoro non può non considerare e superare tale obbligo con prove testimoniali.

La Corte richiama anche una precedente sentenza (n.11479/2015) , che trattava un caso molto simile a questo (produzione datoriale di lettera di intimazione di licenziamento con la dicitura, in calce, della sua avvenuta lettura al lavoratore), nel quale viene contestata non la lettera di licenziamento ma il fatto che  al momento effettivo del licenziamento, alla lavoratrice fosse stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volonta’ datoriale di recesso. in tale caso – si osserva nella motivazione del precedente richiamato – ex articolo 2725 cpv. c.c.non e’ consentita la prova testimoniale di un contratto.

Quindi, in sostanza, attenzione al fatto che un licenziamento deve essere non soltanto sempre fatto per iscritto ma deve esserci la prova dell’avvenuta consegna della lettera con la quale viene comunicato, a nulla valendo eventuali testimonianze orali di consegna della stessa se il lavoratore si rifiuta di accettarle.

QUI IL TESTO DELLA CASSAZIONE