L‘INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emesso un comunicato stampa con il quale comunica di aver attribuito al proprio personale ispettivo l’utilizzo del cosiddetto POTERE di DISPOSIZIONE. Tale facoltà è stata introdotta dall’art. 14 bis del DL 76/2020.
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76
«Art. 14 (Disposizioni del personale ispettivo). - 1. Il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro puo' adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarita' rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative. 2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della disposizione. 3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto».))
Come evidenziato dal comunicato stampa dell’INL, la disposizione è un ordine con il quale l’organo ispettivo intima al datore di lavoro di adempiere a un obbligo previsto dalla legge o dal CCNL applicato, attribuendo un termine di ampiezza variabile a seconda della criticità evidenziata.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo, ma se il datore di lavoro ottempera a quanto contenuto nel provvedimento con il ripristino della legalità secondo le modalità indicate, l’accertamento ispettivo si conclude senza alcuna conseguenza sanzionatoria.
QUI IL COMUNICATO STAMPA DELL’INL