Lo STUDIO DEGRASSI PARTNERS, r che già ci ha consentito la pubblicazione della nota di analisi relativa agli aspetti fiscali del decreto ,CURAITALIA, ci ha inviato ulteriori chiarimenti in merito alle modalità relative all’indennità di 600€ per le imprese e alla sospensione dei versamenti contributivi INPS per lavoro dipendente.
Ecco un estratto della nota in questione:
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 “CURA ITALIA” – ULTERIORI CHIARIMENTI
1) Sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali INPS relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
L’INPS, facendo seguito ai numerosi appelli di imprese e professionisti, con un comunicato stampa del 21 marzo 2020 ha rivisto la sua posizione precedentemente espressa con la Circolare n. 37/2020, chiarendo che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti e non solo la quota a carico azienda.
Pertanto, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ha ad oggetto i contributi nella loro interezza, senza distinzione tra quota a carico azienda e quota a carico del lavoratore e indipendentemente dal fatto che l’azienda abbia o meno provveduto a trattenere dalla busta paga del dipendente la quota di contributi a carico di quest’ultimo.
Resta ancora dubbia la sorte dei versamenti dei soggetti che hanno dilazioni in atto. Pertanto in questi casi confermiamo quanto già espresso nella nostra precedente Circolare n. 6: salvo chiarimenti ufficiali di senso opposto, si consiglia prudenzialmente di provvedere al versamento delle rate alle scadenze previste dai relativi piani, nonché all’integrale versamento dei contributi “correnti” alle normali scadenze.
2) Indennità “600 euro”
Anche a seguito del chiarimento da parte dell’INPS con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro prevista dagli art. 27 e 28 del Decreto 17 marzo 2020 spetta ai seguenti soggetti:
a) Liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
b) Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; sembrerebbero rientrare ad esempio in questa categoria gli amministratori di società che percepiscono un compenso e sono pertanto iscritti alla Gestione separata (e che non rientrino già nella successiva categoria c). Si consiglia a coloro i quali rientrassero nella seguente categoria di contattare il proprio consulente del lavoro per verificare l’effettiva spettanza del bonus;
c) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata; rientrano pertanto in questa categoria:
– imprenditori individuali e artigiani iscritti alle gestioni IVS commercianti e artigiani;
– soci di società di persone e soci lavoratori di srl iscritti alle gestioni IVS commercianti e artigiani
Resta fermo che le indennità sopra indicate saranno erogate dall’INPS previa domanda, per la cui presentazione si è in attesa di istruzioni ufficiali da parte dell’Ente di previdenza.
In attesa delle istruzioni si raccomanda a tutti coloro che non fossero già in possesso del PIN dispositivo INPS, di richiederlo accedendo al seguente link:
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do
Una guida su come ottenere e gestire il PIN è disponibile al seguente link:
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46672%3b46673%3b&lastMenu=46673&iMenu=24&p4=2