La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 26551 del 23 novembre 2020, ha confermato quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate in merito alla non deducibilità dei costi inerenti ad una vettura aziendale se utilizzata a scopo personale. In altri termini, se l’automezzo viene utilizzato per il tragitto casa-posto di lavoro dal titolare o socio o anche da un dipendente, i relativi costi di carburante, telepass e altro non possono essere utilizzati in detrazione quali spese aziendali. Ciò che viene richiesto al contribuente è di portare prove idonee a attestare che si è spostato con altri mezzi, o la dimostrazione che per le tratte percorse ha utilizzato l’auto a scopo di lavoro.
Nel caso particolare che ha dato origine all’ordinanza in questione, ad esempio, l’utilizzatore percorreva ogni giorno una tratta di 80 chilometri casa-lavoro e non possedeva una vettura propria e non aziendale. In altre parole, viene escluso, nell’utilizzo a carattere personale, il riferimento del costo all’attività dell’impresa.
Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento si consiglia la lettura del documento di analisi consultabile a questo link:
Indeducibili i costi dell’auto usata dal socio per la tratta casa-lavoro