L’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto Ristori quater dispone lo slittamento dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza dicembre.
Art. 2 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre a) ai versamenti delle ritenute alla fonte b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Bisogna fare attenzione al fatto che la norma si riferisce ai soli contributi: ne deriva che il pagamento dei premi Inail non è ricompreso dal provvedimento in questione e, pertanto , dovrebbero essere regolarmente versati.
La situazione, quindi, è diversa e non assimilabile a quanto era stato previsto a suo tempo dal DECRETO 18/2020 “CURA ITALIA” e dal DPCM 2 MARZO 2020 che prevedevano invece espressamente la sospensione dei contributi INAIL (vedi circolare INAIL 7/2020 dell’11 marzo 2020).
Secondo quanto previsto sempre dall’art. 2 comma 4:
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
i versamenti che avranno goduto della sospensione potranno essere successivamente pagati o in unica soluzione o ratealmente. Se si sceglie la soluzione unica, il versamento dell’importo totale deve avvenire entro il 16 marzo 2021; L’alternativa invece consiste in una rateizzazione (con un massimo di 4 rate), con la prima rata in scadenza sempre al
16 marzo.