
Da più parti ci giungono richieste di chiarimento in merito alla possibilità di applicare il credito d’imposta del 50% per la sanificazione ambientale e l’acquisto di disinfettanti, mascherine, guanti e in genere dei DPI connessi alla prevenzione di diffusione epidemica del coronavirus.
Il credito d’imposta in questione, inizialmente introdotto ma riservato alle sole spese di sanificazione ambientale (‘Art.46 del decreto cura-Italia:
Art. 64
(Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del
contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il
periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun
beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Successivamente, con l’art. 30 del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, (cd. “Decreto liquidità”)
Art. 30. (Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)
- Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale
La possibilità di utilizzare il credito d’imposta ricomprende nn solo la sanificazione, fortemente raccomandata in tutti i casi ma soprattutto prima delle riaperture di chi è rimasto chiuso, ma anche i DPI, iprodotti disinfettanti e sanificanti che vengono utilizzati dall’azienda relativamente al contenimento dell’epidemia coronavirus.
A questo proposito un ulteriore chiarimento deriva dalla circolare n.9/E dell’Agenzia delle Entrate che al punto 13: CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO riporta dettagliatamente quale sia l’ambito applicativo individuando precisamente quali siano gli acquisti che possono rientrare nel credito d’imposta:
13.1 Ambito applicativo
La disposizione in esame amplia l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.