
Che il DPCM 14 ottobre faccia discutere è certo, ma poco invece si discute (quantomeno a nostro sommesso avviso) per quanto attiene il Decreto Ristori che dovrebbe renderlo effettivamente operativo.
Che si tenti (vedremo con quali risultati) di salvaguardare le imprese e i posti di lavoro è ovvio ed evidente. Ma che si tenti di farlo bloccando ulteriormente la possibilità di licenziare da parte delle imprese che abbiano usufruito (anche nel periodo della prima ondata COVID 19) è quantomeno discutibile: ad esempio, se una pasticceria ha utilizzato da febbraio ad oggi della cassa integrazione ( nè poteva fare altrimenti), ora si trova a fare i conti non solo con le chiusure anticipate e l’ovvio minor lavoro, ma anche con l’impossibilità di licenziare. per cui il rischio chiusura dell’azienda diventa sempre più concreto nè saranno i famosi ristorni a salvarla
SE poi si vuole ricondurre tutto ai casi di deroga al blocco dei licenziamenti facendola chiudere, basta dirlo.
Ricordiamo che il blocco licenziamenti che dovrebbe essere prorogato riguarda aziende che
- hanno utilizzato la cassa integrazione ex art. 1 del decreto Agosto ( convertito in legge il 12 ottobre)
- hanno utilizzato la cassa integrazione e optano per il nuovo esonero contributivo ex art 3 del Decreto Agosto stesso.
Come anticipato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo Tra i vari provvedimenti previsti, il Decreto Ristori dispone anche la proroga del blocco dei licenziamenti.
“Per tutte le imprese abbiamo garantito altre 6 settimane di Cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo. Al contempo, proroghiamo il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio.”
Le uniche deroghe al blocco dei licenziamenti sono costituite da
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- esodo pensione, ossia accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni più rappresentative, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa