
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo ai termini di emissione delle fatture elettroniche che sono fissati in 12 giorni. L’interpello chiedeva se, nel caso in cui il termine dei dodici giorni fosse coincidente con giornate festive, lo stesso si intendeva prorogato alla prima giornata lavorativa utile. Quindi, se i 12 giorni scadevano di sabato, se la fattura poteva essere inviata telematicamente anche al lunedì. L’Agenzia, con risposta n.129 del 14 maggio, ha precisato che tale differimento dei termini riguarda esclusivamente gli adempimenti verso il fisco e non l’emissione di fatture ad altri soggetti precisando che “i versamenti e gli
adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti
l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo
sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”. Detta disposizione,
infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è
destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima possa esercitare alcuni
diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo).”
L’Agenzia precisa inoltre ricordando che “la fattura immediata emessa oltre dodici giorni
dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione
periodica, è punibile con la sanzione “da euro 250 a euro 2.000” per ciascuna
operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi
dell’istituto del ravvedimento operoso”
QUI LA RISPOSTA DELL’AGENZIA ALL’ INTERPELLO