
Il testo del Dpcm 11 marzo ha creato notevoli problemi interpretativi relativamente a cosa è possibile fare in termini di apertura e in termini di vendita.
Infatti, se all’art. 1 punto 1 il Decreto dice “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1” al punto 2 welenca, tra le attività che debbono essere sospese, quelle relative ai “servizi di ristorazione” citando quale esempio anche le pasticcerie.
tenendo ben presente come molti panificatori abbiano quale attività collaterale quella di pasticceria, era legittima la preoccupazione delle federazione a chiarire se del caso i panifici dovessero limitarsi alla produzioen e vendita di solo pane e prodotti da forno o se potessero continuare anche nella vendita al minuto di prodotti di pasticceria sia fresca che salata.
Da qui la necessità si un chiarimento urgente che è stato chiesto dal presidente Federale con una lettera alla Protezione Civile, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblichiamo nella sezione “Documenti/documenti tematici” la lettera federale che si può anche leggere da QUI