Decreto RILANCIO : contributi a fondo perduto per le imprese

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L’art. 25 del Decreto rilancio prevede contributi a fondo perduto per le imprese. Ne riportiamo i passi più significativi.

il comma 4 precisa che:

4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare
correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione
dei servizi. Il predetto  contributo  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che,  a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno  il  domicilio
fiscale o la sede operativa nel  territorio  di  comuni  colpiti  dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora  in  atto  alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
  5. L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  e'  determinato
applicando  una  percentuale  alla  differenza  tra  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020  e  l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 
    a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al  comma  3  non  superiori  a  quattrocentomila  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    b) quindici per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro  e  fino  a  un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni  di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'ammontare del contributo  a  fondo  perduto  e'  riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari  del  contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a  mille  euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi  dalle
persone fisiche. 
  7. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  e  non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.