
L’art. 25 del Decreto rilancio prevede contributi a fondo perduto per le imprese. Ne riportiamo i passi più significativi.
il comma 4 precisa che:
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato
applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.