
Non vi è dubbio che le molte misure contenute nel Decreto CURAITALIA hanno reso piuttosto complesso comprendere con chiarezza come ci si debba muovere e che cosa esattamente si possa fare.
Nell’intento di dare risposta alle molte questioni e ai molti dubbi anche di carattere applicativo della norma , la Federazione ha chiesto all’Avv. Claudio Enrico Schiavone, da molti anni consulente legale della nostra organizzazione per quanto attiene alle problematiche connesse ai rapporti di lavoro, di predisporre una nota tecnica sull’argomento.
Il documento dell’Avvocato Schiavone che pubblichiamo nella sezione del sito “DOCUMENTI/documenti tematici”
Misure per il sostegno al reddito da lavoro dipendente e la sospensione dei licenziamenti
prende in esame in particolare:
Norma speciale in materia di: a) Cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO); b) assegno ordinario erogato dai Fondi bilaterali di categoria e dal FIS
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti con assegno di solidarietà in corso
Cassa integrazione in deroga
Sospensione dei termini di impugnazione dei licenziamenti
particolare attenzione va posta alle Problematiche operative relative alla cassa integrazione in deroga in relazione all’opportunità di attendere le istruzioni Inps prima di presentare le domande di cassa integrazione ordinaria o per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale. Come rilevato, per la cassa in deroga è necessario l’accordo preventivo tra la Regione e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Oltre ad attendere che il quadro normativo si completi, è quindi necessario che le Regioni mettano a disposizione il portale cui accedere per presentare la domanda. Inoltre potrebbero essere necessari anche i dati sulle unità produttive; dati del lavoratore; periodo di riduzione/sospensione dell’attività per il quale si richiede il trattamento di integrazione salariale; dettaglio dei lavoratori distinti per qualifica, tipologia contrattuale.
IMPORTANTE: La cassa integrazione in deroga deve essere pagata direttamente dall’Inps, senza possibilità di anticipo del datore di lavoro
Il documento completo è anche ACCESSIBILE DIRETTAMENTE DA QUI