L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la RISOLUZIONE n. 72/E del 12 dicembre pubblicando i codici tributo da utilizzare per poter usufruire del credito d’imposta energia previsto dal Decreto legge 176/2022, attualmente in via di conversione presso il Parlamento, per il mese di dicembre 2022.
Ricordiamo che l’Agenzia era già intervenuta relativamente al bonus energia del terzo e quarto quadrimestre con la circolare 36/2022 con la quale individuava modalità e condizioni per poter usufruire per quel periodo del credito d’imposta energetico.
Ora, con questa nuova risoluzione, l’Agenzia specifica quali siano i codici tributo da utilizzare per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente per via telematica. Per quanto riguarda le imprese NON ENERGIVORE i codici sono i seguenti:
“6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
“6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
Ricordiamo che per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre 2022 i codici tributo da utilizzare, come specificato anche nella circolare 36/2022 sopra richiamata, sono i seguenti:
– “6985”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
– “6986”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”. la circolare sottolinea anche come questo credito d’imposta vada utilizzato in compensazione con F24 entro il 30 giugno 2023 ma può anche essere ceduto ma solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.